Art. 125 — Richiesta di archiviazione
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1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perche' gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva