Art. 125Richiesta di archiviazione

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1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perche' gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art125 · fonte su Normattiva