Art. 142
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1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356)). 2. Quando per le notificazioni ((dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice)) e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene:
- a)l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione;
- b)le generalita' e il domicilio della persona da citare;
- c)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi; ((d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;))
- e)l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.
Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 30 dicembre 2022 · versione 15 su Normattiva