Art. 236 — Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
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1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza. 2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 25 febbraio 1993 · versione 0 su Normattiva