Art. 30 — Pensione per i figli e gli ascendenti
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Qualora l'iscritto il quale possa far valere un periodo utile di almeno 5 anni o il pensionato muoiano senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento, per un solo figlio; 75 per cento, per due figli; 90 per cento, per tre figli; 100 per cento, per quattro o piu' figli. Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':
- 1)siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;
- 2)non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto o del pensionato. La misura della pensione e' pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato. Se la morte dell'iscritto e' conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non e' subordinato ad alcuna condizione di eta'.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973
