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La misura delle pensioni in godimento a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sara' variata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della presente legge, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avra' subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1965 il decreto dovra' indicare altresi' i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti in relazione al sistema tecnico finanziario, in base al quale e' regolato il Fondo. Analogamente si procedera', successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio avra' subito altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione. La variazione di cui ai precedenti commi avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. Ogni qualvolta dovra' procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sara' limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui e' compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art35 · fonte del testo