Art. 4 — Obbligo dell'iscrizione
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Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo le categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del Codice della navigazione, iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aula ed assunte da aziende di navigazione aerea con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del Codice citato.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988
