Art. 52 — Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
