Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 52 — Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art52 · fonte su Normattiva