Norme in materia di borse di studio universitarie

Art. 4 — Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato

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Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le universita' possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attivita' di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo. Le modalita' di conferimento e conferma delle borse e i limiti di eta' per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed universita'. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 29 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art4 · fonte su Normattiva