Art. 6 — Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1985 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
((Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalita' esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso)). Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 1 gennaio 2002
