La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione, del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue altresi' i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a piu' proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari. 15 Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette. I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalita' di cui all'articolo 35. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34. Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 aprile 1999, n. 136

15

La L. 30 aprile 1999, n. 136, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purche' compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086."

Testo vigente dal 19 maggio 1999

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17004/2025

    24 giugno 2025
    • URBANISTICA
    • CONCESSIONE EDILIZIA

    In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione - che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi - produce effetti giuridici di diritto pubblico che consistono, da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell'illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale, e, dall'altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante; deve, per l'effetto, escludersi, in ogni caso, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma pagata, il cui titolo si rinviene nell'art. 38 della l. n. 47 del 1985.

    Art. 38 · Art. 2033 c.c. · Art. 39 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/1998

    Questione infondata
    12 marzo 1998

    Manifesta infondatezza della questione, poiché - premesso che la Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione con l'ordinanza n. 219 del 1997, nella quale ha ribadito quanto aveva già posto in rilievo nella sentenza n. 369 del 1988, in ordine alla diversità di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati a seguito di sentenza definitiva - la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la discrezionalita ' del legislatore nel fissare, una volta individuata una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in relazione allo stato dell'azione penale. Peraltro, per quanto attiene all'accenno contenuto nell'ordinanza di rimessione alla circostanza che la condanna comprendeva anche la sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile, basta osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che il combinato disposto degli artt. 38, commi secondo e quarto, e 43 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti tassativi della oblazione e della concessione in sanatoria, anche quelli sui procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (purché non sia ancora intervenuta la completa ed integrale esecuzione). - Cfr. O. nn. 294/1996 e 137/1996. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 214/1997

    Questione infondata
    3 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla disciplina degli effetti dell'oblazione nei confronti dei comproprietari, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa esecutrice di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione, in quanto - posto che rientra nella scelta discrezionale del legislatore la previsione di cause di estinzione del reato, sindacabile quando integri arbitrio perché irrazionale o non giustificata; che il principio in materia di conseguenze dell'oblazione nel campo penale è che l'effetto estintivo di essa si verifica nei soli confronti del soggetto che si avvale dell'oblazione stessa e non si estende, di norma, nei confronti degli altri coimputati, l'estinzione del reato producendo effetti, salvo contraria previsione, soltanto nei confronti di coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (art. 182 cod. pen.: natura personale della causa estintiva della effettuata oblazione); e che tale principio è stato ribadito, con specifico riferimento al condono-oblazione nel campo edilizio, dall'art. 38 commi 5 e 6 l. n. 47 del 1985, per quanto riguarda i soggetti responsabili indicati dall'art. 6 della stessa legge (titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei lavori) diversi dal proprietario, pur prevedendosi una misura ridotta al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario - la posizione dei comproprietari è del tutto diversa da quella degli amministratori di società che debbano rispondere (non nella qualità di proprietari, ma) quali soggetti che hanno agito (in concorso fra loro) nella attività dell'impresa che ha eseguito i lavori edilizi abusivi, o per un altro titolo previsto dall'art. 6 l. n. 47 del 1985; con la conseguenza che non può ritenersi arbitraria la mancata estensione dell'effetto estintivo del reato edilizio a favore di tutti i legali rappresentanti della società esecutrice dei lavori abusivi qualora uno solo di essi abbia effettuato l'oblazione, in difformità dalla previsione della norma impugnata riferita al diverso caso di imputati comproprietari. - S. nn. 370/1988, 211/1993, 148/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/1997

    Questione infondata
    3 luglio 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dichiarata non fondata. - S. n. 369/1988, O. nn. 294 e 137/1996. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 39 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 1 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 11 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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