Sono abrogate la legge 1 giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
Testo vigente dal 13 ottobre 2000
Sono abrogate la legge 1 giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
Testo vigente dal 13 ottobre 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomin…
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art4 · fonte su Normattiva