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Sono abrogate la legge 1 giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le seguenti parole: "o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e succes- sive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza".

Testo in vigore dal 22 gennaio 1992 al 13 ottobre 2000

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 278/1999

    Parametro
    30 giugno 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomin…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art4 · fonte su Normattiva