Al n. 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;". Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 108 del 1968 e' sostituito dal seguente: "2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;".
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
