I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 6 agosto 1966
I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 6 agosto 1966
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art16 · fonte su Normattiva