La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

  • 1)il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale e' stata in precedenza corrisposta la prestazione, nonche' di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • 2)la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini. Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorieta' sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonche' il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 53/1974

    Illegittimità dichiarata
    6 marzo 1974

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi); dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 otto…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art2 · fonte su Normattiva