Il rapporto enfiteutico non è assimilabile, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico-sociale, al rapporto derivante dal contratto di locazione-conduzione, perché la costituzione di enfiteusi fa sorgere un diritto reale sull'immobile altrui che assorbe quasi interamente l'esercizio della proprietà sulla cosa, attribuendo all'enfiteuta oltre il potere di disporre del proprio diritto, anche il godimento del fondo enfiteutico nonché il diritto di acquistarne la proprietà mediante l'affrancazione. Inoltre, è elemento naturale dell'enfiteusi l'obbligo di migliorare il fondo, presidiato in caso di inosservanza dall'istituto della devoluzione di cui all'art. 972 cod. civ., rimasto in vigore anche a seguito della legge n. 607 del 1966. Tale obbligo di miglioramento, che grava in maniera indifferenziata su tutti gli utilisti, conferma la ragionevolezza di non distinguere tra le specifiche posizioni di costoro, disponendo l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.. Pertanto, non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 legge 22 luglio 1966, n. 607, nella loro applicazione ad enfiteusi costituite su fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941, in quanto dettano uguale trattamento per l'utilista coltivatore diretto e per chi, non avendo tale qualifica, trae dal possesso del dominio utile soltanto la rendita. Cfr.: sent. n. 155 del 1972.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue · Art. 18 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue