Art. 14 — Sanzioni penali
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Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 15 gennaio 2000
