Art. 14 — Rivalutazione dei redditi
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Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 e 7, nonche' per la determinazione (della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15. A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la loro approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.1 La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.M. 27 novembre 1987, n.547
1Il D.M. 27 novembre 1987, n.547 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1› gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' aumentata dal 75 al 100 per cento."
Testo in vigore dal 22 gennaio 1988 al 2 novembre 1990
