Art. 24 — Integrazione contributiva per il passato
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Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In relazione alla facolta' di cui al primo comma dell'articolo 23, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall'articolo 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'articolo 16, quinto comma. I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990
