I contributi minimi di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, quarto comma. La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 1997, n.239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/1997, n.30) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art.17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria."

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 239/1997

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 17, l. 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto l'inapplicabilità dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto più denota l'arbitrarietà della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto più si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di contestazione giudiziaria, la riscossione coattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo, sicché la esecutorietà risulta "ope legis" graduata con riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio; ed in quanto la carenza di "graduazione" dell'esecutività, nella disciplina legislativa in esame, non solo appare discriminatoria ed irragionevole, imponendo al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresì, anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilità" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie, le quali possono corrispondere alla specificità ed all'intensità della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24 Cost., solo se inserite in un più ampio quadro di garanzie, quale si delinea per le stesse entrate tributarie. - Sent. n. 318/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 17 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art17 · fonte su Normattiva