Art. 7 — Pensioni di riversibilità ed indirette
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Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
- a)al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;
- b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo, per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b). Le pensioni di reversibilita' ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso. 1 Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-1 luglio 1986, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di reversibilita' ed"".
Testo in vigore dal 10 luglio 1986 al 2 novembre 1990
