Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Art. 7 — Pensioni di riversibilità ed indirette

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1986 al 2 novembre 1990. Leggi il testo vigente →

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

  • a)al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;
  • b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo, per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b). Le pensioni di reversibilita' ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso. 1 Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-1 luglio 1986, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di reversibilita' ed"".

Testo in vigore dal 10 luglio 1986 al 2 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    L'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, contenente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, escludendo dal trattamento di riversibilità i superstiti dei pensionati della Cassa nazionale, iscrittisi però in precedenza alla Cassa stessa dopo il quarantesimo anno di età, risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale a fronte del conseguito beneficio, già erogato in capo all'iscritto, dato che il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'intero godimento all'atto del decesso, è posto - tangibilmente - quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare; ne', d'altro canto, la pensione di riversibilità che, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, può essere in alcun modo sottratta ai superstiti, i quali ne abbiano, comunque, titolo, per vincolo familiare. Pertanto, detta norma è costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - limitatamente alle parole "di riversibilità ed", restando conseguentemente assorbito ogni altro rilievo prospettato in subordine, circa la operatività temporale della restrizione ex art. 7, giusta il successivo art. 25, secondo comma, della stessa legge n. 6 del 1981.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art7 · fonte su Normattiva