Art. 5 — Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312
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Ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e' ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalita' degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sara' inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo.
Testo in vigore dal 11 luglio 1988 al 21 febbraio 1993
