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La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici ((, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie)). Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

  • a)nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
  • b)titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;
  • c)onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 17 marzo 1999 al 4 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 460/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto le disposizioni censurate, limitando la possibilità di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista presso le scuole di specializzazione costituite nell'ambito delle università, previa frequenza dei corsi di studio con esame finale contemplati dall'ordinamento universitario, ovvero abbiano acquisito specifiche esperienze presso le strutture sanitarie, secondo le modalità previste dalla legge n. 175 del 1992, tendono a salvaguardare la salute dei cittadini. Peraltro, data l'impossibilità di equiparare alle specializzazioni mediche, conseguite all'esito dei corsi previsti dall'ordinamento universitario, i titoli acquisiti presso strutture private, non può reputarsi inciso il parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., giacché esso non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme differenziate quando la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali ragionevolmente ne giustifichino l'adozione. - Cfr. S. nn. 327/1998 e 454/1997. red.: G. Leo

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 461/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    Estinzione del giudizio di costituzionalità a seguito della rinuncia al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento (in base a deliberazione della Giunta non però ratificata dal Consiglio provinciale).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie · Art. 1 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1992 al 17 marzo 1999. 17 parole aggiunte.

… apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefoniciaggiunto: , sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art1 · fonte del testo