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La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facolta' di indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 17 marzo 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 461/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    Estinzione del giudizio di costituzionalità a seguito della rinuncia al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento (in base a deliberazione della Giunta non però ratificata dal Consiglio provinciale).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie · Art. 1 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art4 · fonte su Normattiva