È inammissibile l'intervento spiegato dall'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui prevedono l'automatico scioglimento del matrimonio quale effetto della sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. Tale associazione non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.
Art. 2 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso · Art. 4 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso