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La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri ((, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi)), in dipendenza del loro mandato professionale. La sospensione e' disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1 sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente continuera' ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne da' notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalita' di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i periodi di imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

1

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio."

Testo in vigore dal 15 maggio 1998 al 22 ottobre 2015

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/2002

    Questione infondata
    15 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 6 Sanzioni tributarie

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  • Ordinanza n. 42/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali per fatto illecito del professionista connesso al mandato ricevuto, sia applicabile la disciplina dettata per l'analoga evenienza in materia tributaria. Infatti il rimettente ha ricostruito il quadro normativo in modo parziale e inesatto, ignorando la specifica disciplina relativa alle ipotesi di omissioni contributive intesa a soddisfare esigenze analoghe a quelle sottostanti alla normativa tributaria di cui si chiede l'estensione, e per certi versi addirittura più favorevole al contribuente.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1995-10-11;423~art1 · fonte su Normattiva