Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 6 Sanzioni tributarie
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che all'ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi previdenziali per fatto illecito del professionista connesso al mandato ricevuto, sia applicabile la disciplina dettata per l'analoga evenienza in materia tributaria. Infatti il rimettente ha ricostruito il quadro normativo in modo parziale e inesatto, ignorando la specifica disciplina relativa alle ipotesi di omissioni contributive intesa a soddisfare esigenze analoghe a quelle sottostanti alla normativa tributaria di cui si chiede l'estensione, e per certi versi addirittura più favorevole al contribuente.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1995
urn:nir:stato:legge:1995-10-11;423~art1 · fonte su Normattiva