Art. 3 — Minorenni
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Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, sostituiti alla corte d'appello la sezione della corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni. Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986
