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Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:

  • a)a tutti i Comuni delle province di Frosinone e Latina;
  • b)alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1 gennaio 1944.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1949 al 27 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1482~art5 · fonte del testo