(( Nell'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sull'arma quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11, nonche' il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. L'archivio contiene, altresi', i dati identificativi del fornitore, dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. 2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.)) 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104

22

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera c)) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6: [...] c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1".

Testo vigente dal 14 settembre 2018

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art11bis · fonte su Normattiva