Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 154/1988

    Parametro
    2 febbraio 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 3 cost. · Art. 5 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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  • Ordinanza n. 637/1987

    Parametro
    30 dicembre 1987

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto e dal Pretore di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cost…

    Art. 3 cost. · Art. 132 c.p. · Art. 133 c.p. · Art. 5 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art3 · fonte su Normattiva