Art. 11-bis — Tracciabilità delle armi e delle munizioni
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L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.
Testo in vigore dal 1 luglio 2011 al 14 settembre 2018
