L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, ((e bascule)) di armi comuni. Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.16 ((Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

16

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera l)) che al presente articolo "al secondo comma, le parole: "con l'ammenda da euro 41 a euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro" e le parole: "con l'ammenda fino a euro 82" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro."".

Testo vigente dal 1 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 385/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata dal Pretore di Brescia con ord. 5 febbraio 1980 in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GA…

    Art. 3 cost. · Art. 19 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 17 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 34 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art19 · fonte su Normattiva