I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato. Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393. Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente articolo 7.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1978

    Questione infondata
    20 luglio 1978

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 26/1978.

    Art. 3 cost. · Art. 36 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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  • Sentenza n. 26/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 36, primo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui prevede la non punibilita` per chi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e comunque prima dell'accertamento del reato, ottemperi all'obbligo di denuncia delle armi comuni da sparo detenute, sotto il profilo della irrazionale disparita` di trattamento tra chi ha potuto avvalersi dell'intero periodo di tempo concesso dalla legge per la denuncia delle armi e pertanto non e` punibile e chi, invece, sia stato trovato in possesso di armi sia pure nel corso del detto periodo. Struttura e limiti della causa di non punibilita`, cosi` come configurati nella norma impugnata, rispondono invero ad una ragionevole funzione di politica criminale, integrando la prospettiva di possibili adempimenti tardivi entro il quadro generale segnato dalla persistente illiceita` della detenzione di armi non denunciate, con le conseguenze che ne derivano in punto di scoperta e repressione dei reati. La detenzione di armi e`, infatti, un reato a carattere permanente, la cui natura non viene modificata dall'esistenza di una norma che concede, a determinate condizioni, una sanatoria. La concessione di un termine ha voluto essere di stimolo perche`, nell'ambito di quello, la denunzia delle armi sia fatta all'autorita`, e in tal caso colui che pure aveva violato la legge va esente da pena, ma e` evidente che l'accertamento del reato di detenzione di armi non puo` essere paralizzato fino alla scadenza del detto termine. La previsione di non punibilita` vuole cioe` premiare il ravvedimento attivo di chi presenti la denuncia, ma cio` non puo` determinare la non punibilita` anche di chi sia trovato in possesso di armi non denunciate pur se vi sia ancora tempo per la denuncia. Del resto, risulterebbe sommariamente pregiudizievole per il consorzio civile e irridente per la giustizia il fatto di chi potesse continuare a detenere armi solo perche` e` in attesa della scadenza del termine fissato per la denuncia. Ne` la lesione del principio di uguaglianza puo` derivare dalla circostanza che la responsabilita` penale viene fatta dipendere da un evento (collocazione temporale dell'accertamento del reato) non riferibile ai soggetti interessati e del tutto estraneo e casuale. E cio` sia per la razionalita` della disciplina dettata sia perche` l'incidenza di "casuali" vicende o successioni temporali e` alla base delle stesse cause estintive del reato o della punibilita` di piu` generale applicazione (amnistia e prescrizione).

    Art. 3 cost. · Art. 36 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art36 · fonte su Normattiva