Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 379 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non puo' essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio. Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente. Il contribuente ha, tuttavia, facolta' di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purche' ne abbia dato comunicazione scritta all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli gia' posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento piu' vicino alla data del realizzo. La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio se non revocata vale anche per gli esercizi successivi. Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, e' dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. La minore valutazione in confronto al costo attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti, puo' venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 20 della presente legge nell'esercizio in cui un maggiore valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio. La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art21 · fonte del testo