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Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono deducibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese e le passivita' inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonche' la quota di spese generali imputabile a tali redditi. Nei confronti delle societa' e degli enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 107/1971

    Questione infondata
    26 maggio 1971

    L'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, ora corrispondente all'art. 110 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dispone - ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta di ricchezza mobile delle società ed enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedano che il loro imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili - che "gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di R.M. e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente". Il criterio della proporzionalità, da tale disposizione accolto, è diverso da quello previsto per i soggetti non tassati su bilancio in quanto, col primo criterio, l'accertamento degli interessi deducibili è presuntivamente effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente, ne' al contribuente, ne' all'Amministrazione finanziaria, di dimostrare che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente, o in misura maggiore di quella risultante dall'anzidetta proporzione, al reddito tassabile, o correlativamente, a redditi esenti o soggetti ad altri tributi; col secondo criterio, invece, la detrazione è subordinata alla dimostrazione specifica della inerenza degli interessi passivi al reddito assoggettabile al tributo mobiliare.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art23 · fonte del testo