Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono deducibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese e le passivita' inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonche' la quota di spese generali imputabile a tali redditi. Nei confronti delle societa' e degli enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
