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Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e successive modificazioni ed aggiunte. I redditi contemplati negli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato una tantum e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, unitamente a tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attivita' industriale, commerciale o professionale del soggetto. Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attivita' svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
