Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dalla Commissione tributaria centrale (reg. ord. n. 368/1978), nella p…
Art. 76 cost. · Art. 151 Testo unico imposte dirette · Art. 63 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria · Art. 24 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 142 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e successive modificazioni ed aggiunte. I redditi contemplati negli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato una tantum e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, unitamente a tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attivita' industriale, commerciale o professionale del soggetto. Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attivita' svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art24 · fonte del testo