Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL 29 D.P.R. GENNAIO 1958, N. 645
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In ogni caso, ed ancorche' sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento. Il contribuente che non abbia gia' ricorso e' in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti. Se l'Ufficio si avvale della facolta' di cui al primo comma nel corso della contestazione, l'organo giudicante, davanti al quale la vertenza sia pendente, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado. La facolta' di notificare nuovi accertamenti non puo' esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorche' sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, nel penultimo comma dell'art. 6 e nel quinto comma dell'art. 9.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
