Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL 29 D.P.R. GENNAIO 1958, N. 645
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645)). La facolta' di notificare nuovi accertamenti non puo' esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorche' sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, nel penultimo comma, dell'art. 6 e nel quinto comma dell'art. 9.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
