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Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile. Il progetto, munito del visto di approvazione, sara' inviato dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici. Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, e' ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 25 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4436~art2 · fonte del testo