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Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile. Il progetto, munito del visto di approvazione, sara' inviato dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici. Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, e' ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso. ((Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531.))1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 luglio 1962, n. 1101
1La L. 18 luglio 1962, n. 1101 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1952, n. 4436.
Testo in vigore dal 25 agosto 1962 al 22 dicembre 2008
