Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui alla presente legge, ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, 9 aprile 1948, n. 399, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizi successivi.
tolto: Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 28 giugno 1952
tolto: EINAUDI
tolto: DE GASPERI - VANONI - PELLA - ALDISIO - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art5 · fonte del testo