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I mutui di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per l'esecuzione di opere riferentisi ad alberghi, pensioni od altro impianto turistico, gia' ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, purche' le opere siano diverse da quelle gia' finanziate e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481.

Testo in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art4 · fonte del testo