Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui alla presente legge, ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, 9 aprile 1948, n. 399, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizi successivi.

[2]Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1952

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - VANONI - PELLA - ALDISIO - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art5 · fonte del testo