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[1]Qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui alla presente legge, ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, 9 aprile 1948, n. 399, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizi successivi.
[2]Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1952
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - VANONI - PELLA - ALDISIO - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008
