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((Le somme disponibili ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate, con decreti del Ministro per il tesoro, per la concessione di mutui di cui al primo comma dello stesso art. 1)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art6 · fonte del testo