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Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sara' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Testo in vigore dal 9 aprile 1953 al 25 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art4 · fonte del testo