Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inserito il comma seguente: "E', inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1902, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fara' riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art1 · fonte su Normattiva