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Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, numero 1600, sono iscritti;
- a)i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;
- b)i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, nelle medesime posizioni, dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43. La iscrizione nei ruoli anzidetti viene effettuata, per ciascun grado, secondo i criteri fissati dal precedente articolo 10. Al personale di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il personale di cui al primo comma, lettera a), nel numero delle promozioni previste dal precedente articolo 6 sono computate quelle eventualmente gia' conseguite ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, restando salve, se piu' favorevoli, le disposizioni di quest'ultimo articolo. In corrispondenza del numero dei sottufficiali e militari di truppa che saranno iscritti nei ruoli separati e limitati ai sensi del primo comma del presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario. Il personale di cui al primo comma, lettera b), e' iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza prevista per il personale di cui alla lettera a).
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
